DURC on line: le richieste di verifica post 15 aprile seguono i criteri ordinari
A cura della redazione

L’INAIL, con l’istruzione operativa del 24 giugno 2020, ha chiarito che l'art. 81 del D.L. 34/2020 può essere considerato alla stregua di norma di interpretazione autentica, che, come tale, è idonea a privare ab origine di effetti la previsione normativa dell'art. 103, c. 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020). Pertanto, la proroga di validità di cui all'art. 103, c. 2, con riguardo ai DURC On Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.
Si conferma, pertanto, che alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dai decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016.
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