Con nota del 18 aprile 2009 pubblicata sul proprio portale, i Consulenti del lavoro, hanno chiarito che, laddove il datore di lavoro scelga l'invio telematico (entro il 30 aprile) dell'autocertificazione attestante la mancanza di violazioni sulle condizioni di lavoro, necessaria per poter fruire dei benefici contributivi e normativi, la firma digitale sul modulo deve essere apposta dal legale rappresentante dell'azienda. Si tratta, infatti, di una vera e propria autocertificazione, per cui il consulente del lavoro non può sostituirsi al datore nel sottoscriverla.