DURC negativo, la regolarizzazione passa dal pagamento delle sanzioni
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 9152 del 26 novembre 2014, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova gestione del DURC interno.
Per ciò che concerne il computo del termine dei 15 giorni, decorrente dalla notifica del preavviso di DURC negativo da parte dell’Inps, per regolarizzare la propria posizione, si precisa quanto segue:
- qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, l’attività di regolarizzazione s’intende utilmente effettuata purché intervenga al massimo entro il primo giorno successivo non festivo;
- il giorno di notifica non si computa.
Il datore di lavoro che – nonostante abbia regolarizzato la propria posizione entro il termine di scadenza - sia stato destinatario di un DURC interno negativo, potrà chiederne l’annullamento alla Sede competente.
Qualora il datore di lavoro riceva un preavviso di DURC interno negativo, sarà tenuto a versare entro il termine di cui sopra anche l’importo delle sanzioni, affinché possa essere formato il DURC interno positivo e possano – quindi – essere confermati i benefici relativi al periodo cui si riferisce il preavviso.
I datori di lavoro, i quali abbiano versato nel termine assegnato dal preavviso i contributi, ma non anche le sanzioni, potranno effettuare il versamento del residuo debito a titolo di sanzioni entro 15 giorni dalla pubblicazione del messaggio 9152/2014, al fine di ottenere l’annullamento del DURC interno negativo.
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