L’Inps, con il messaggio n. 1894 del 16 marzo 2015, ha comunicato che la validità del DURC riferito ai lavori edili per i soggetti privati torna ad essere di 90 giorni.
Allo scopo, si ricorda che l’art. 31 del DL 69/2013 (L. 98/2013), al comma 5, ha fissato la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva in 120 giorni ed ha disposto, al comma 8-sexies, che fino al 31.12.2014 tale validità fosse applicata anche ai "lavori edili per i soggetti privati".
Con la nota del 5.3.2015, il Ministero del Lavoro ha precisato che, decorso il termine di cui sopra e in attesa dell’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 4, c. 1, del DL 34/2014, la validità del DURC riferito ai lavori edili per i soggetti privati torna ad essere di 90 giorni con effetto dal 1° gennaio 2015.
Al riguardo, l’Inps comunica, inoltre, che l’applicativo dello Sportello unico previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai lavori privati in edilizia che, pertanto, recheranno in calce la dicitura "Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione".