DURC: nuove FAQ dal Ministero del Lavoro
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, in data 8 maggio 2009, ha aggiornato la sezione "FAQ" relativa al Documento Unico di Regolarità Contributiva. Fra le diverse precisazioni fornite, si evidenziano le seguenti:
- chi non ha fruito di benefici non ha l'obbligo sancito di inoltro dell'autocertificazione. La Circolare 34/2008 suggerisce l'invio unificato per tutti al 30 aprile 2009, ma non è un obbligo per tali aziende;
- in materia di appalto, anche per le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia operate in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 vi è l'obbligo di presentare il DURC alla stazione appaltante, in piena attuazione dell'art. 2 del D.L. n. 210/2002;
- l'apprendistato non rientra fra i benefici normativi per i quali è richiesta l'autocertificazione. Nessuna sanzione è comunque prevista per il mancato invio entro il 30 aprile della autocertificazione;
- l'autocertificazione attiene esclusivamente alle violazioni di cui al D.M. 24 ottobre 2007 e non alla regolarità previdenziale, essa va presentata in ogni caso in cui si sia fruito di benefici;
- tutti i datori di lavoro (senza eccezione alcuna, anche se cessati) che hanno fruito a far data dal 1° luglio 2007 dei benefici normativi e contributivi debbono autocertificare l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi riguardanti la commissione delle violazioni previste nella tabella allegato A del DM 24/10/2007 o, alternativamente, il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato, relativo a ciascun illecito;
- l'autocertificazione deve essere presentata entro il 30/04/2009 da tutti coloro che hanno fruito di benefici normativi e contributivi a decorrere dal 2007 anche se ora non ne usufruiscono;
- nel caso in cui un'azienda non presenti l'autocertificazione prevista per il Durc entro il termine del 30/04/2009, non è prevista alcuna sanzione. Sarà l'Istituto previdenziale ad attivarsi per un eventuale recupero dei benefici ovvero il datore di lavoro a dare documentata dimostrazione della propria regolare situazione ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007;
- qualora un'azienda sia in possesso di una pluralità di matricole INPS, ed in assenza di accentramento delle medesime, si ritiene che debba essere inviato sempre un solo modello di autocertificazione con l'avvertenza di indicare separatamente i diversi numeri di matricola di cui si è in possesso.
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