Il Ministro del lavoro, con la nota prot. n. 6675 del 07/05/2009, ha ricordato che l'obbligo di inviare l'autocertificazione alla DPL per fruire dei benefici contributivi e normativi può essere adempiuto con la raccomandata postale, con la raccomandata a mano, con il fax oppure per via telematica con le modalità indicate con la circ. 10/2009.
Tra le precisazioni fornite dal Ministero quella di maggior rilevanza è senza dubbio quella che ricorda che l'autocertificazione deve sempre essere accompagnata da un documento d'identità valido del datore di lavoro a meno che quest'ultimo non firmi in presenza del dipendente addetto.
Se l'invio non è stato accompagnato da un documento d'identità sarà necessario ritrasmettere l'autocertificazione dato che il 30 aprile u.s. non è perentorio, ma ordinatorio.
In questo caso al fine di semplificare l'adempimento il datore di lavoro potrà trasmettere solo il documento d'identità purchè venga indicata espressamente la ditta per la quale la dichiarazione è stata resa.
La nota 6675/2009 ricorda che la sottoscrizione dell'autocertificazione deve essere fatta dal rappresentante legale, ma l'invio alla DPL può essere effettuato anche da un professionista abilitato come il consulente del lavoro.
Infine merita di essere evidenziata anche la precisazione fornita relativa al periodo di vigenza della disposizione contenuta nell'art. 1, c. 1175 L. 296/2006. Più precisamente:
- Dal 1° luglio 2007 al 29 dicembre 2008 il datore di lavoro può fruire dei benefici contributivi e normativi purchè rispetti solo gli accordi ed i contratti collettivi e gli altri obblighi di legge.
- Dal 30 dicembre 2007 il datore di lavoro può fruire dei benefici se rispetta oltre gli accordi e i contratti collettivi anche gli altri requisiti in presenza dei quali viene rilasciato il DURC.