DURC: validità di 90 o 120 giorni in relazione alle diverse finalità
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 5/03/2015 n. prot. 3899, ha precisato che la durata del DURC nei lavori edili tra privati torna ad essere di 90 giorni contro i 120 giorni previsti in via transitoria dall’art.31, commi 5 e 8 sexies del DL 68/2013 (L. 98/2013) solo fino al 31 dicembre 2014.
Ne consegue che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale, la validità del DURC resta di 120 giorni dalla data del rilascio.
La durata inferiore nei lavori edili tra privati rimarrà fissata a 90 giorni sino a che non verrà emanato il decreto ministeriale previsto dal DL 34/2014 (L. 78/2014) dopodiché sarà possibile la verifica della regolarità contributiva in tempo reale con un’unica interrogazione presso gli archivi INPS, INAIL e delle Casse edili attraverso la comunicazione del codice fiscale del soggetto sul cui effettuare la verifica.
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