Il lavoratore in malattia può essere licenziato durante l'assenza, ma l'efficacia del recesso produce effetti solo nel giorno in cui viene ripresa l'attività lavorativa (Cass. 07/08/2008 n.21375).
Diversa la situazione invece in caso di assenza dal lavoro per gravidanza. In questo caso il licenziamento è nullo.
La Suprema Corte richiama la sentenza della Corte Costituzionale 61/1991 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.2 della L. 1204/71 nella parte in cui prevedeva la temporanea inefficacia anziché la nullità del licenziamento intimato alla donna lavoratrice nel periodo di gestazione o di puerperio, non solo per la sua delimitata portata dispositiva, ma anche perché la sua motivazione è correlata alle particolari esigenze di tutela della lavoratrice in maternità.
La stessa norma che ha formato oggetto di contenzioso elenca anche le situazioni in cui il datore di lavoro può recedere legittimamente anche se la lavoratrice è in maternità.
In sostanza spiegano i giudici di legittimità il legislatore ha previsto sia i casi in cui il licenziamento in maternità è lecito che quelli in cui è nullo.
La stessa cosa non è stata fatta per la malattia, per cui questo evento non incide sulla validità del licenziamento, ma solo temporaneamente sulla sua efficacia che viene differita.