Edili: niente contributo al Prevedi per i rapporti brevi
A cura della redazione

La CNCE, con la lettera circolare n. 22 del 9 luglio 2025, ha reso noto che è stato sottoscritto l’accordo Prevedi da Ance, Associazioni Artigiane e dai sindacati nazionali edili, in merito al contributo contrattuale dovuto al Fondo.
Nel dettaglio, l’accordo prevede che, per i lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2025, il contributo contrattuale al Fondo Prevedi, è dovuto solo per i rapporti di lavoro che hanno una durata superiore a tre mesi.
Per il calcolo della predetta durata, nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni.
Pertanto, per le predette assunzioni, il contributo contrattuale sarà versato al Fondo Prevedi dal datore di lavoro a decorrere dal quarto mese successivo all’assunzione (da intendersi quale mese di competenza), fermo restando che l’importo versato per il suddetto quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi, calcolati come sopra indicato.
Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro ha durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall’azienda, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella A, allegata all’accordo stesso. A tal fine, i valori mensili riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro.
Invece, per gli operai il cui rapporto di lavoro ha durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall’azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B. In questo caso, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Tale importo sarà versato dall’azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L’importo così versato dall’azienda sarà erogato all’operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l’erogazione della GNF.
Il predetto importo non ha incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Quanto detto sopra non vale se l’assunzione riguarda un lavoratore che ha già attivato, nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR maturando e/o contributo aggiuntivo dell’1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR).
In tal caso, il contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro fin dal primo mese del rapporto di lavoro.
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