La CNCE, con una nota del 17/12/2008, ha fornito alcune precisazioni in merito alla prestazione riconosciuta agli apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell' attività lavorativa per eventi metereologici.
In particolare la Commissione nazionale ha precisato che l'imponibile su cui va calcolato il contributo sulla retribuzione degli apprendisti è quello valevole agli effetti delle altre contribuzioni dovute per gli apprendisti stessi alla Cassa Edile.
Le ore integrabili sono quelle indicate nell'autorizzazione Inps. Secondo la note va comunque tenuto presente che l'integrazione aziendale compete agli apprendisti solo in caso di perdita di un'intera giornata di lavoro.
Nel caso in cui l'impresa ha alle proprie dipendenze solo apprendisti, la richiesta di rimborso dovrà essere inviata alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà comprovare l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.
La retribuzione da prendere a riferimento per il rimborso è, nella misura dell'80%, quella persa dall'apprendista, comprensiva anche della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.
Come previsto dalla contrattazione collettiva, l'impresa può ottenere il rimborso delle erogazioni fatte agli apprendisti se è in regola al momento della liquidazione del rimborso.