Edilizia: la Cassa edile eroga l'integrazione all'indennità di malattia
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21299 del 6 ottobre 2009, ha stabilito che, per i lavoratori edili, l'integrazione aggiuntiva all'indennità di malattia viene erogata dalla Cassa edile e non dal datore di lavoro, mentre i contributi dovuti sono ricompresi tra i "contributi di solidarietà".
Nella fattispecie in esame, la Corte ha ricordato che i periodi di tempo in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per malattia, ai fini del raggiungimento del periodo contributivo minimo necessario per l'attribuzione del trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'art. 9, comma 3, della legge n. 427/75, non possono essere computati come "lavoro prestato", considerato che l'integrazione aggiuntiva all'indennità di malattia non è erogata, per tale categoria di lavoratori, dal datore di lavoro, ma dalla Cassa edile, mentre i contributi dovuti - nella misura del 15% del loro ammontare - ai sensi dell'art. 9 del D.L. 29 n. 103/91, convertito nella legge n. 166/91, sono da comprendere tra i cosiddetti contributi di solidarietà, che operano in funzione di finanziamento degli istituti previdenziali a vantaggio della collettività dei lavoratori e sono privi di effetti in relazione ai singoli assicurati.
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