La CNCE, con la nota 11/04/2011, ha fornito una serie di chiarimenti in merito all’assunzione dei lavoratori con contratti part time nelle aziende operanti nel settore edile, tra le quali che il riferimento alle 912 ore annuali previste dall’accordo 09/03/2010 che consente alle imprese da 0 a 3 dipendenti di assumere dipendenti con contratti a tempo parziale, riguarda le ore lavorabili ordinarie e non quelle effettivamente lavorate.
La stessa Cassa edile ha anche precisato che se l’impresa supera i limiti contrattuali di ricorso al lavoro part time, i contributi integrativi andranno versati sulla posizione del singolo lavoratore interessato.
Inoltre nel caso in cui l’impresa proceda all’attivazione di un part time oppure alla trasformazione di un contratto da full time a tempo parziale per una motivazione personale del lavoratore, è necessario che ne venga data comunicazione alla Cassa edile.
Nella base occupazione da prendere in considerazione per la verifica del rispetto del limite del 3% dei rapporti di lavoro part time devono essere inclusi anche gli apprendisti.
Invece i lavoratori a chiamata non rilevano né ai fini del conteggio del totale dei dipendenti dell’impresa né per determinare il numero degli operai a tempo pieno.
Infine le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti part time che non rientrano nell’esenzioni previste dalle parti sociali devono essere considerati alla stregua di nuove assunzioni part time e quindi soggette ai limiti previsti dalla contrattazione nazionale di settore.