La CNCE, con un nota del 7 giugno 2016 ha precisato che l'impresa non è tenuta a versare l'integrazione per il raggiungimento del contributo minimo APE previsto dall’accordo nazionale del 6 aprile u.s., nel caso in cui un lavoratore, nello stesso mese, sia stato indicato nelle denunce presentate a più Casse Edili, qualora l'importo del contributo APE complessivamente dovuto per lo stesso lavoratore è superiore a 35 euro.

La nota fa seguito alla comunicazione n. 591 dell’8 aprile u.s., con la quale la Cassa Edile aveva precisato che il contributo minimo mensile per la gestione APE, pari a 35 euro per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.

In altri termini, se il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore da un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non trova applicazione.

Qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, l’impresa sarà tenuta al versamento di detto contributo minimo.

La norma in esame non si applicherà, inoltre:

- quando l’inizio del rapporto di lavoro è successivo al giorno 15 del mese;

- quando la cessazione del rapporto di lavoro è antecedente il giorno 15 del mese;

- in caso di assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

Pertanto l'impresa, nel caso in cui un lavoratore, nello stesso mese, sia stato indicato nelle denunce presentate a più Casse Edili e l'importo del contributo APE complessivamente dovuto per lo stesso lavoratore sia superiore a 35 euro, dovrà richiedere la restituzione dell'integrazione già corrisposta alla o alle Casse Edili interessate, previa verifica da parte delle stesse.

La medesima procedura, inoltre, può essere adottata nei casi di presentazione di una denuncia integrativa, per lo stesso lavoratore, in un periodo successivo a quello ordinario.