La CNCE ha pubblicato nuove FAQ in materia di congruità, confermando che le nuove disposizioni non si applicano nel caso di committente italiano che affidi un appalto il cui cantiere ha sede all’estero.

La Commissione precisa inoltre che ai fini della congruità nulla cambia per la rilevazione della manodopera dei lavoratori distaccati o somministrati, che verrà inserita dalle rispettive imprese (agenzia di somministrazione o impresa distaccante) nelle cui rispettive denunce comparirà, non appena creato, il relativo codice identificativo dell’appalto/cantiere (CUC).

Ulteriori precisazioni sono relative alla determinazione del valore dei lavori. In particolare, per valore complessivo dell’opera deve intendersi, negli appalti pubblici, quello indicato in sede di aggiudicazione, al netto di iva e al lordo del ribasso. Negli appalti privati, soggetti a notifica preliminare, l’importo totale sarà quello indicato nella notifica stessa. Negli altri casi dovrà farsi riferimento al valore espresso nel contratto d’appalto, al netto di iva. Per costo dei lavori edili deve farsi riferimento, invece, agli importi riconducibili alle attività edili di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, desumibili dal capitolato d’appalto e/o dal contratto.