L’INAIL, con la nota 10/06/2011 n.4349, ha precisato che le imprese che applicano il CCNL dell’edilizia, ma non sono iscritte ad una Cassa Edile aderente alla CNCE, possono presentare singole attestazioni di regolarità contributiva, in luogo del DURC, soltanto in casi eccezionali specificamente individuati nelle ipotesi in cui l’Autorità Giudiziaria lo abbia espressamente riconosciuto.
Infatti, ricorda l’Istituto assicurativo, l'attestazione di regolarità contributiva in capo alle imprese del settore edile può essere rilasciata solo dagli enti bilaterali legittimati a svolgere tale funzione di natura pubblicistica.
La legittimazione è riconosciuta, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. 276/2003, esclusivamente agli enti bilaterali, costituiti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, che sono emanazione delle organizzazioni che hanno sottoscritto l'Avviso Comune del 2003 e che, conseguentemente, sono state inserite nella procedura telematica www.sportellounicoprevidenziale.it come Casse Edili autorizzate al rilascio del DURC.
Pertanto, solo in via eccezionale l’impresa iscritta ad una Cassa edile non aderente a CNCE e, quindi, non firmataria della convenzione per il rilascio del DURC del 15 aprile 2004 tra INAIL, INPS e Associazioni di categoria del comparto edile maggiormente rappresentative, potrà attestare la regolarità presentando tre certificati emessi singolarmente da INAIL, INPS e Cassa edile cui l’impresa è iscritta.