Edilizia: utilizzo della procedura Pegaso per recuperare la contribuzione virtuale anni pregressi
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 29/11/2010 n.29975, ha fornito le istruzioni operative per l’utilizzo della procedura Pegaso che le aziende edili che hanno richiesto la CIG devono utilizzare per regolarizzare i versamenti contributivi dell’ultimo quinquennio.
Più precisamente le aziende edili, per effetto del DL 244/1995 sono tenuti a versare i contributi calcolati sulla retribuzione commisurata al numero delle ore previste dai contratti collettivi, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia stata resa dal lavoratore.
Con DM 16/12/1996 sono però stati individuati alcuni eventi che pur determinando la sospensione dell’attività lavorativa non comportano il versamento della contribuzione virtuale. Tra questi la cassa integrazione guadagni.
Poiché la CIG necessita di un’autorizzazione prima di essere fruita, le aziende che in attesa di ottenerla hanno versato la contribuzione solo sulle giornate di effettivo lavoro (decurtate dalle giornate in cui la prestazione è stata sospesa per fruizione dell’ammortizzatore sociale), se la domanda è stata respinta adesso sono tenute a versare la contribuzione sull’intera retribuzione, ossia anche per i giorni e le ore a cui la domanda di CIG si riferiva.
Se la regolarizzazione dei periodi pregressi viene effettuata entro il 16 del mese successivo alla comunicazione con la quale l’INPS rigetta la domanda di CIG, l’azienda non è tenuta a versare le sanzioni civili e gli interessi di mora decorrenti dalla scadenza individuata nel giorno 16 del mese successivo alla comunicazione di reiezione delle ore CIG richieste dall’INPS.
Se non si è ancora proceduto a regolarizzare la posizione contributiva la richiesta di rilascio del DURC non può essere accolta.
Infine l’INPS ricorda che l’azienda dopo aver effettuato il versamento della contribuzione dovuta è tenuta anche a ripresentare il flusso Unimens. Infatti in attesa dell’autorizzazione alla CIG, l’azienda che ha provveduto a versare i contributi solo sulle giornate di effettivo lavoro, non ha incluso nel flusso Unimens i lavoratori interessati dall’ammortizzatore sociale per il numero di giorni e ore incluse nella CIG. Ne consegue che questi lavoratori risultano privi di copertura previdenziale non essendo stati loro versati i contributi figurativi.
Riproduzione riservata ©