L’INPS, con la circolare n. 18 del 6 febbraio 2019, ha ricordato che le aziende interessate, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici di cui all’art. 1, c. 65, L. 247/2007, devono trasmettere, per via telematica, la dichiarazione di calamità, direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati, entro il 25 febbraio p.v.

Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui all’art. 1, c. 3, del D.Lgs. 102/2004 (intervento del Fondo di solidarietà nazionale); si precisa, inoltre, che, al fine della fruizione per l’anno 2018 del citato beneficio, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 C.C.

Infine, l’INPS comunica che la notifica degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli avverrà mediante pubblicazione telematica sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento; pertanto, gli elenchi nominativi annuali valevoli per l’anno 2018 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo 2019.