Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha chiarito che il riutilizzo di acque reflue depurate e affinate a fini antincendio è possibile, purché avvenga nel rispetto del DM 185/2003. Non è invece ammesso un uso emergenziale basato soltanto sui parametri della Tabella 4 del Testo Unico Ambientale senza titolo autorizzativo.

Di cosa tratta:

L’Autorità Idrica Pugliese, con interpello del 21 luglio 2025, ha chiesto un chiarimento urgente sull’utilizzo delle acque reflue depurate in funzione antincendio. Il contesto è quello di una crescente scarsità idrica che nel corso di quest’estate ha interessato in particolare il territorio pugliese e che si accompagna a un elevato rischio di incendi boschivi e non.

L’interpello ha posto due quesiti principali:

  1. Se sia possibile utilizzare acque reflue depurate e affinate, conformi ai limiti previsti dal DM 185/2003, stoccate in apposite vasche e destinate ad alimentare le autopompe serbatoio e le autobotti dei Vigili del Fuoco, anche in assenza di una rete duale;
  2. Se sia consentito, in via eccezionale e temporanea, ricorrere a reflui depurati che rispettino i parametri della Tabella 4, Allegato 5, Parte III del D.Lgs. 152/2006, ma che non abbiano subito un ulteriore trattamento finale che le renda considerabili come “affinate” ai sensi dell’art. 74, co. 1, lett. i bis), del Testo Unico Ambientale.

La risposta del MASE è arrivata l’11 agosto e ha fornito un’interpretazione valida, fondata sulla normativa vigente, valida anche in casi futuri che potrebbero interessare ulteriori territori del nostro Paese.

Il Ministero ha chiarito che il riutilizzo di acque reflue per usi antincendio ricade nell’ambito applicativo del DM 185/2003 (“Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue”) mentre la legislazione comunitaria, costituita dal Regolamento UE 2020/741, riguarda esclusivamente il settore agricolo.  In particolare, viene precisato che all’interno del D.M. 185/2003, che disciplina in maniera specifica il riuso a fini civili e industriali, l’uso come “acqua antincendio” è già previsto espressamente tra le possibili destinazioni d’uso. Lo stesso decreto prevede, però, all’art. 6, che qualsiasi attività di riutilizzo delle acque sia soggetta ad autorizzazione e debba avvenire nel rispetto degli standard minimi fissati dall’art. 4 e dal punto 1 dell’allegato al decreto.

Riguardo al quesito n.2, la situazione è diversa. Infatti, non è ammissibile utilizzare acque reflue depurate non affinate, seppur rispettando i parametri della Tabella 4, Allegato 5, Parte III del D.Lgs. 152/2006 e in ogni caso sarebbe necessaria l’autorizzazione, per la quale non sono concesse deroghe, a meno di una situazione di emergenza dichiarata dalle autorità competenti.


Conclusioni:

Facendo fede alla normativa vigente il MASE precisa che il riutilizzo di acque reflue depurate e affinate è ammissibile, sempre rispettando specifiche prescrizioni, in quanto assimilabile all’uso civile, esplicitamente previsto dal D.M. 185/2003. L’utilizzo di acque non affinate, invece, non è possibile in assenza di autorizzazione.


Per maggiori approfondimenti si allega sotto il documento ufficiale pubblicato dal MASE.