L’INPS, con circolare n. 53 del 7 maggio 2026, fornisce istruzioni relative all’indennità una tantum prevista dal decreto-legge 27 febbraio 2026 n. 25 in favore dei professionisti che hanno dovuto sospendere le attività lavorative a causa degli eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio 2026.

Il decreto-legge 27 febbraio 2026 n. 25, all’articolo 6, ha destinato un’indennità una tantum per i co.co.co, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la residenza o il domicilio o la sede di lavoro, in via esclusiva o prevalente, in uno dei Comuni della regione Calabria, Sardegna o Sicilia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio 2026. Tali soggetti hanno infatti dovuto sospendere l’attività poiché dichiarati in stato di emergenza dalla delibera del Consiglio dei Ministri pubblicata in G.U. n. 26 del 2 febbraio 2026.

La circolare individua la platea dei beneficiari dettagliando le categorie sopra citate e precisa che la misura è riconosciuta per il periodo dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 per un importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni (comunque non superiore a 3.000 euro pro capite). Per il periodo di fruizione dell’indennità non viene riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa.

L’una tantum viene erogata dall’INPS previa richiesta da parte degli interessati, i quali potranno presentare una sola domanda per ciascun periodo oppure una domanda che cumula più periodi di sospensione.

Le domande devono essere inviate all’INPS entro il 20 giugno 2026 in via telematica, tramite i consueti canali messi a disposizione dall’Istituto. In particolare, si rimanda alle istruzioni già fornite dal messaggio n. 1272 del 14 aprile 2026, dove si fa anche presente che il servizio è disponibile alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), al percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; dopo l’autenticazione selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”.

In caso di rigetto della domanda, è ammesso lo strumento del riesame. Nel caso in cui, in un momento successivo, l’INPS verifichi l’insussistenza dei requisiti dichiarati, vi sarà il recupero di quanto indebitamente erogato con annesse sanzioni.

L’indennità in commento non concorre alla formazione del reddito, le somme corrisposte saranno comunque attestate in CU.