Emilia Romagna: più semplice l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga
A cura della redazione

La Regione Emilia Romagna, con la nota prot. n. 198386 del 03/08/2010, ha fornito alcune precisazioni in merito all’adozione da parte della Giunta regionale della Delibera n. 1159 del 26/07/2010 con la quale sono state apportate modifiche alla procedura di accesso agli ammortizzatori sociali al fine di rendere più semplice la loro fruizione.
In primo luogo fino al 31 dicembre 2010 non operano più i limiti relativi ai mesi di possibile utilizzo dei trattamenti di CIG in deroga. Quindi potranno essere presentato domande di CIG e di CIGS anche oltre i 12 mesi già richiesti sempre che non vengano superati i 12 mesi dello stesso trattamento nel 2010. Ne consegue che anche le aziende che hanno già richiesto 2 semestri di CIGS per gli apprendisti potranno richiedere un ulteriore periodo per i lavoratori che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali di cui all’art. 1, L. 223/1991.
Novità si registrano anche per i lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga interessati ad usufruire di tali somme al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo od imprenditoriale. Questi lavoratori dovranno manifestare l’intenzione di usufruire in un’unica soluzione i trattamenti in deroga per un massimo di 12 mesi, sottratte le somme già godute, presentando apposita richiesta con lettera raccomandata al Servizio lavoro della regione Emilia Romagna.
Inoltre tutte le domande di CIGO e CIGS in deroga inviate a mezzo Sare, oltre i termini dei 20 giorni dall’inizio della sospensione ed entro il 26 luglio 2010, saranno autorizzate per l’intero periodo richiesto. In questo caso la regione provvederà ad autorizzare le richieste che non sono state approvate per l’intero periodo, mentre per quelle per le quali è stata effettuata una decurtazione del periodo richiesto, l’azienda dovrà inoltrare al Servizio lavoro una richiesta di riesame per l’autorizzazione del periodo non concesso.
La regione autorizzerà un massimo di 90 giornate di CIGO in deroga ai lavoratori sospesi, ai quali non è stato concesso il trattamento di disoccupazione ordinaria a causa dell’interruzione da parte degli enti bilaterali dell’integrazione di tale trattamento.
Infine la Regione ricorda che verrà autorizzata l’indennità di mobilità in deroga pari a 90 giornate agli apprendisti licenziati tra il 1° gennaio ed il 4 giugno 2009 ai quali non è stato concesso il trattamento di disoccupazione ordinaria in quanto non intervenuta l’integrazione di tale trattamento da parte dell’ente bilaterale.
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