L’Enpals, con la circolare n. 12 del 6 settembre 2010, ha reso noto che  decorrere dal 1 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64 successivamente convertito in legge 29 giugno 2010, n. 100, per i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, l’età pensionabile è fissata, per uomini e donne, al quarantacinquesimo anno di età anagrafica.

Per tutti coloro che matureranno i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico sarà conseguito trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Resta ferma la precedente disciplina, in tema di finestre, nei confronti di coloro che hanno maturato o matureranno i requisiti contributivi ed assicurativi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010 (art. 1, comma 5, lettere a) e b) della legge n. 247/2007- quattro finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti).
Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della citata legge n. 100/2010, ai lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l’età pensionabile è data facoltà di esercitare opzione per restare in servizio. Tale opzione, che deve essere rinnovata annualmente, deve essere inoltrata all’ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 100/2010 o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando, tuttavia, il limite massimo di pensionamento di vecchiaia, previsto dalla previgente disciplina, di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini.
Il rinnovo dell’opzione, già esercitata ai fini delle permanenza in servizio, potrà essere effettuato anche oltre il biennio successivo all’entrata in vigore delle disposizioni in oggetto, fermo restando il non superamento del limite dei 47 anni di età per le donne e dei 52 anni di età per gli uomini. In particolare, chi ha compiuto o superato il 45esimo anno di età, sussistendo i requisiti per il conseguimento del diritto a pensione e chi compirà il 45esimo anno di età, sussistendo i requisiti per il conseguimento del diritto a pensione, entro il 1 dicembre 2010, dovrà aver presentato istanza entro il 31 agosto 2010. Coloro che compiranno l’età per il conseguimento del diritto successivamente e fino al 30 giugno 2012, dovranno presentare istanza almeno tre mesi prima del compimento del 45esimo anno di età.
Coloro che eserciteranno l’opzione di cui sopra, dovranno presentare istanza direttamente presso l’Ufficio utenza pensioni di Roma, Via Nizza n. 152 ovvero presso gli Uffici interregionali e Sedi territoriali dell’Ente. L’istanza di opzione, inoltre, potrà essere trasmessa per posta, con raccomandata A/R, presso “ENPALS – Direzione Prestazioni previdenziali - Ufficio posizioni assicurative, riscatti e versamenti volontari“ - Viale Regina Margherita n. 206, 00198 Roma - ovvero per posta certificata, all’indirizzo enpals.direzione.prestazioni@pcert.enpals.it.