L'Enpals, con la circolare 24/2004, rende noto che nel periodo di fruizione del bonus, previsto dalla legge 243/2004 si può verificare l'attivazione di un rapporto di lavoro con altro datore diverso da quello a cui era stata inoltrata la domanda per il bonus pensione.
In questo caso il lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ente previdenziale e ad informare il nuovo datore di lavoro dello stato di esenzione contributiva.
Spetterà all'Enpals inviare copia della certificazione al nuovo datore di lavoro.
La circolare precisa inoltre che chi ha in corso pagamenti rateali relativi a domande di riscatto o di ricongiunzione dovrà provvedere al versamento del debito residuo. I contributi accreditati a tale titolo si considerano come versati a tutti gli effetti.