In applicazione di quanto disposto dall'art. 44 della Legge Finanziaria per il 2003, l'ENPALS con la circolare 14/02/2003 n.9, ha regolamentato la cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro e ha dato istruzioni in merito all'applicazione della sanatoria per i pensionati che, avendo prodotto redditi da lavoro, non hanno ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.
Sono inoltre state impartite istruzioni sui requisiti e le modalità di ammissione alla piena cumulabilità tra redditi da lavoro e pensione e sono stati illustrati i criteri per determinare gli importi da versare all'Ente sia per acquisire il diritto di cumulo, che per accedere alla sanatoria.
Infine, l'Enpals ha stabilito le modalità di versamento degli importi suddetti.
In particolare viene stabilito che tutti i versamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente 203640 (ABI 1005 - CAB 03382) intestato all'ENPALS presso la BNL. DI tutti i versamenti effettuati deve esserne inviata copia alla Direzione Generale Enpals - Servizio Assicurazione IVS - Area prestazioni - Viale Regina Margherita 206 - 00198 Roma.
Si ricorda che sono stati allegati alla circolare 9/2003 anche due modelli da utilizzare per la regolarizzazione dei periodi nei quali sono stati prodotti redditi soggetti al divieto di cumulo parziale o totale senza ottemperare agli obblighi imposti dalla legge per i pensionati lavoratori ed un modello per accedere al regime di totale cumulabilità previsto dall'art. 44 della legge 289/2002.