L'Enpals, con messaggio 26 gennaio 2009 n. 2, fa presente che la fruizione dei benefici normativi e contributivi è subordinata, in base a quanto previsto dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Al riguardo, il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 ha definito le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del DURC, nonché le irregolarità in presenza delle quali il suddetto certificato non potrà essere rilasciato.
L'art. 2 del decreto in commento individua, inoltre, i soggetti tenuti al rilascio del DURC, tra i quali vi sono, oltre all'Inps e Inail, "gli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria".
Con circolare n. 5/2008, il Ministero del lavoro ha chiarito che "nelle more della stipulazione delle citate convenzioni gli istituti previdenziali diversi da Inps e Inail continueranno a rilasciare le rispettive certificazioni di regolarità contributiva, in relazione alle varie finalità richieste dalla disciplina normativa".
A tal proposito, L'Enpals fa sapere che, fino a quando non sarà perfezionata la stipula di apposita convenzione con gli altri istituti previdenziali,  le imprese del settore, per quanto di competenza Enpals continueranno a richiedere le consuete attestazioni di regolarità contributiva (quali: attestazione liberatoria, certificato di agibilità, ecc.) nelle ipotesi previste dalla normativa previdenziale del settore di riferimento.