Enpals: innalzato il tetto entro cui operare gli sgravi contributivi
A cura della redazione

L’Enpals, con il messaggio n. 6 del 30 maggio 2011, ha reso noto che è stata rideterminata la misura del limite massimo entro il quale è possibile beneficiare degli sgravi contributivi sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione degli incrementi di produttività, previsti dall’art. 1, comma 67, legge n. 247/2007.
Tale misura, fissata per il 2009 al 2,25%, è stata innalzata al 2,50% e, pertanto, i datori di lavoro già ammessi agli sgravi per il predetto anno possono fruire di una percentuale aggiuntiva del beneficio in esame, pari allo 0,25%.
Si precisa, inoltre, che, qualora l’ammontare del premio erogato non sia pari o superiore alla misura del 2,50% della retribuzione imponibile annua del lavoratore, lo sgravio dovrà essere operato sulla differenza esistente tra il 2,25% originariamente stabilito e la percentuale rimanente effettivamente erogata.
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