L’Enpals, con la circolare n. 3 del 17 maggio 2010, ha reso note le recenti indicazioni fornite da Equitalia con la direttiva n. 10/2010.

In particolare, l’Enpals precisa che I concessionari potranno sospendere le iniziative di riscossione dei crediti, anche in assenza di un provvedimento ad hoc da parte dell’Ente creditore, qualora il debitore dichiari che la cartella esattoriale sia stata oggetto di un provvedimento di sgravio, di una sospensione amministrativa o giudiziale oppure sia stato effettuato il pagamento del debito in un momento precedente la formazione del ruolo e ciò non risulti dai sistemi informativi dei concessionari.
I concessionari (ai quali il contribuente avrà inviato la dichiarazione corredata dei documenti comprovanti lo sgravio, la sospensione o l’avvenuto pagamento) sospenderanno le azioni di recupero intraprese e trasmetteranno, entro 10 giorni, la documentazione prodotta dal debitore all’Ente creditore, chiedendo la conferma o meno delle circostanze dal medesimo dichiarate.
Alle Sedi il compito di dare puntuale riscontro alla richiesta del concessionario: in caso di silenzio, le azioni di recupero continueranno a rimanere sospese.