l'ENPALS, con la circolare 5/02/2007 n.2, facendo seguito alla circolare ministeriale 34/2006, in merito all'assunzione di lavoratori dello spettacolo extracomunitari, ha precisato che nel caso in cui venga accertata la sussistenza di debiti contributivi da parte dell'azienda il rilascio del nulla osta verra negato. Resta in ogni caso fermo che se l'azienda procederà alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, potrà essere rilasciato il predetto nulla osta. Inoltre precisa l'Istituto previdenziale l'impresa è obbligata a specificare sul modulo di richiesta del nulla osta al lavoro subordinato, da presentare alla Direzione Generale del Mercato del lavoro - Dir. II - Ufficio nazionale del collocamento dello Spettacolo di Roma, la sede in cui si svolgerà l'attività lavorativa, la retribuzione, la tipologia del contratto applicata, la durata e in caso di lavoro part time, le giornate e l'orario di lavoro. Queste notizie devono essere specificate all'atto della sottoscrizione del contratto. Infine se si tratta di personale artistico o di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, l'autorizzazione al lavoro potrà essere richiesta anche se il lavoratore è già sul territorio nazionale. In tutti gli altri casi invece l'autorizzazione al lavoro deve essere richiesta prima che il lavoratore straniero da impiegare nella realizzazione e produzione degli spettacoli entri nel territorio italiano. Invece relativamente ai ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso i night club ed i locali di intrattenimento, la proroga dell'autorizzazione può essere concessa, sempre in costanza dello stesso rapporto di lavoro, soltanto per la chiusura dello spettacolo da motivare debitamente sulla richiesta di proroga.