Enpals: Recupero contributi sospesi per calamità naturali
A cura della redazione
L'Enpals, con la circolare 4/04/2003 n.18, definisce le modalità per il recupero dei contributi sospesi per effetto degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi nell'anno 2000.
Per i soggetti destinatari delle ordinanze di sgombero, per i quali la sospensione è stata pari a 16 mesi, il pagamento dilazionato potrà avvenire in 128 rate; mentre per i soggetti residenti, per i quali la sospensione è stata pari a 15 mesi, il pagamento dilazionato potrà avvenire in 120 mesi.
Si ricorda che le somme da versare, anche in caso di versamento rateale, non devono essere gravate da somme aggiuntive (interessi, ecc).
Il pagamento in unica soluzione o delle prime 5 rate non sarà considerato tardivo se effettuato entro il 16 maggio 2003.
Si precisa che la data entro la quale dovranno essere versate le rate successive è il 16 di ogni mese in conformità al disposto del decreto legislativo n. 241/1997.
Le imprese che intendono beneficiare del pagamento rateale dovranno inoltrare apposita comunicazione agli Uffici periferici ENPALS territorialmente competenti, allegando le denunce contributive relative al periodo oggetto della sospensione ed indicando il numero delle rate mediante le quali verrà estinto il debito contributivo.
Il pagamento, sia in unica soluzione che rateizzato, dovrà essere effettuato a mezzo modello F24, compilando la sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali".
Infine si ricorda che per la denuncia dovrà essere compilato un modello 031/R per ogni mese della sospensione contributiva nel quale era dovuta contribuzione all'Ente e deve essere inoltrato all'Ufficio periferico ENPALS territorialmente competente.