Con la circolare n. 5 del 3 febbraio 2003 l'Istituto previdenziale comunica minimali e massimali per i lavoratori dello Spettacolo e per gli Sportivi professionisti. Contribuzione anno 2003 Minimale giornaliero - In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che fissi l'incremento dei valori contributivi, tenuto conto dell'indice Istat anno 2002 (pari al 2,4%), dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 2003 il limite minimo di retribuzione giornaliera, per l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge, per tutti i settori produttivi e senza alcuna distinzione tra le categorie di lavoratori, è fissato in 38,20 euro. In funzione di ciò, anche per i lavoratori con contratto a tempo parziale è variato il minimale orario giornaliero da calcolare moltiplicando il minimale giornaliero (38,20 euro) per sei e dividendo il relativo prodotto per il numero delle ore lavorative settimanali previste dagli accordi o contratti collettivi riguardanti i singoli settori di lavoro. L'Ente ricorda che gli obblighi contributivi devono essere assolti sulla base dei minimali di retribuzione in trattazione solamente nei casi in cui questi risultino superiori ai minimali di retribuzione stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali. Lavoratori dello spettacolo Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals dopo il 31.12.95 e privi di anzianità contributiva il massimale annuo della base contributiva e pensionabile rivalutato è pari a 80.391,00 euro. Invece, per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all'Enpals alla predetta data e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 586,00 euro. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano proporzionalmente rivalutati. Contributo di solidarietà - Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di 80.391,00 euro. Per i lavoratori già iscritti e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie il contributo di solidarietà si applica, invece, sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera. Aliquota aggiuntiva 1% - Per i lavoratori iscritti all'Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva l'aliquota aggiuntiva ( 1%) si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di 36.959,00 euro e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a 80.391,00 euro. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all'Enpals alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie l'aliquota aggiuntiva (1%) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di 118,46 euro e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera. Si ricorda, inoltre, che qualora l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore risulti superiore al 10%, l'aliquota aggiuntiva dell'1% non è dovuta. SPORTIVI PROFESSIONISTI Massimale annuo - Per gli sportivi professionisti iscritti all'Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva il massimale annuo della base contributiva e pensionabile rivalutato è pari a 80.391,00 euro. Massimale di retribuzione giornaliera imponibile - Per gli sportivi professionisti già iscritti all'Enpals alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 257,66 euro. Contributo di solidarietà - Il contributo di solidarietà introdotto dal decreto legislativo 166/1997, è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di 80.391,00 euro e fino all'importo annuo di 586.157,69 euro per gli sportivi professionisti iscritti all'Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva; ovvero sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di 257,66 euro e fino all'importo giornaliero di 1.878,71 euro per gli sportivi professionisti già iscritti all'Enpals alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie. Aliquota aggiuntiva 1% - Per gli sportivi professionisti iscritti all'Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva l'aliquota aggiuntiva (1%) si applica sulla parte di retribuzione annua eccedentel'importo di 36.959,00 euro e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di 80.391,00 euro. Per gli sportivi professionisti già iscritti all'Enpals alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie l'aliquota aggiuntiva (1%) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di 118,46 euro e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a 257,66 euro. CONTRIBUTO APPRENDISTI L'importo del contributo settimanale a carico dei datori di lavoro, previsto in misura fissa per gli apprendisti, è stato determinato limitatamente alla quota IVS, in 2,67 euro pari a 0,45 euro giornaliero.