Entrate: istituito il codice tributo per la restituzione del contributo a fondo perduto
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64 del 10 novembre 2025, ha istituito il codice tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’art. 1, c. 2, del D.L. 212/2023.
La norma citata ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 spese relative a interventi edilizi per le quali spetta una detrazione d’imposta nella misura del 70% e che si trovano in particolari condizioni reddituali.
Nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 360503 del 18 settembre 2024 è stabilito che le somme dovute a titolo di restituzione del contributo, se riconosciuto in tutto o in parte non spettante, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione.
Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), si istituisce il seguente codice tributo:
• “8161” denominato “Contributo a fondo perduto per superbonus – Restituzione spontanea – art. 1, comma 2, DL 212 del 2023”.
Riproduzione riservata ©