Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9484 del 2 dicembre 2025, ha introdotto un cambio di prospettiva in merito alla verifica dell’equivalenza dei CCNL negli appalti pubblici: non conta il numero degli scostamenti, ma la tutela complessiva garantita ai lavoratori.

Il quadro normativo di riferimento

L’art. 11 del Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023) impone alla stazione appaltante di indicare il CCNL da applicare nell’appalto.

L’operatore può proporre un CCNL diverso, ma solo se garantisce tutele economiche e normative equivalenti.

L’operatore deve presentare una dichiarazione di equivalenza, che la stazione appaltante deve verificare in sede di aggiudicazione.

L’approccio Anac (e MIT): criteri rigidi e basati sugli scostamenti

L’Anac, nel bando tipo 1/2023, richiamando la circolare INL 2/2020, ha indicato una soglia: al massimo due scostamenti normativi per considerare equivalente un CCNL diverso.

Il MIT (parere 3522/2025) ha confermato tale approccio, sostenendo che:

·         il valore economico delle componenti fisse della retribuzione deve essere almeno pari a quello del CCNL del bando;

·         gli scostamenti normativi devono essere “marginali”.

  • si attende un decreto interministeriale per definire criteri ufficiali.

Il nuovo orientamento del Consiglio di Stato: valutazione complessiva

Il Consiglio di Stato supera l’approccio formalistico basato sul conteggio delle differenze, sostenendo che:

a. La valutazione deve essere sostanziale. L’obiettivo non è individuare automaticamente anomalie. Occorre, in sostanza, verificare se l’offerta, nel suo insieme, sia attendibile, affidabile e coerente con la corretta esecuzione dell’appalto;

b. Non basta richiamare i parametri ANAC. Una valutazione che si limiti a dire “ci sono più di due scostamenti” è ritenuta illegittima, perché:

  • non considera il peso effettivo delle singole tutele;
  • ignora l’equilibrio complessivo delle condizioni economiche e normative.

Criteri sostanziali indicati dal Consiglio di Stato

La verifica dell’equivalenza deve accertare:

  1. Assenza di un trattamento eccessivamente inferiore rispetto al CCNL indicato dalla stazione appaltante;
  2. Coerenza tra le mansioni previste dal CCNL applicato e le attività dell’appalto (corrispondenza o almeno confrontabilità);
  3. Coerenza del CCNL con oggetto, prestazioni e profili professionali dell’appalto.