L'INAIL, con la nota 15 novembre 2002, rende noto che i versamenti sospesi e prorogati al 31 marzo 2003 dovranno essere recuperati a decorrere dal 1° aprile 2003 mediante rateizzazione (massimo 84 rate).
La nota inoltre ricorda che il recupero dei premi non versati per effetto delle sospensioni previste dalle ordinanze 3090, 3092 e 3095 del 2002 decorre dal 10 dicembre 2002 con rateizzazione pari a 8 volte la durata della sospensione.
A decorrere dalla stessa data dovranno essere recuperati i premi sospesi dalle ordinanze 3090, 3092 e 3095 del 2000 (dissesti idrogeologici) mediante rateazione fino a 128 rate mensili per la regione Calabria, 120 per le altre regioni.