L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 187 del 10 luglio 2025, ha chiarito che l'imposta sostitutiva del 15% per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario (art. 7 del d.l. 73/2024), non può essere applicata ai compensi erogati per lo svolgimento delle «prestazioni sanitarie ALPI convenzionali» di cui all'articolo 89, comma 1, lettera d), del CCNL Area Sanità, triennio 2019/2021.

L’esclusione opera anche quando tali prestazioni siano finalizzate alla riduzione delle liste di attesa e/o a fare fronte a carenze di organico.

L’Agenzia precisa, quindi, che la detassazione di cui all’art. 7 del d.l. 73/2024 non può essere applicata a fattispecie diverse dalle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità 2019/2021 espressamente individuate dalla norma agevolativa.