Le imprese di servizi, pur apaprtenenti al settore terziario non possono essere paragonate alle imprese commerciali e pertanto sono escluse dall'applicazione della CIGS e dell'indennità di mobilità (Cass. 2/03/2005 n.4375). Infatti spiega la Suprema Corte il DL 148/93 convertito nelal legge 236/93 ha previsto che i trattamenti di CIGS e mobilità siano estesi alle imprese esercenti attività commerciali. L'estensione del trattamento a sostegno del reddito è stata prevista dal legislatore in modo tassativo essendo la legge 236/93 una disposizione specifica che non ammette interpretazioni estensive. Ne consegue che le imprese di servizi pur essendo inquadrate ai fini previdenziali e assitenziali nello stesso settore delle imprese commerciali non esercitano l'attività propria di queste ultime consistente nell'intermediazione nella circolazione di beni. Infine conclude la Corte di Cassazione una siffatta interpretazione non fa sorgere dubbi di incostituzionalità dato che rientra nel potere discrezionale del legislatore regolare in modo differente situazioni di fatto diverse.