L'INPS, con il messaggio 27/05/2008 n.11927, ha precisato che non è riconosciuto l'accredito figurativo per coloro che alla data del 27/04/2001 risultavano già pensionati.
Non rileva che alla predetta data il lavoratore fosse o meno in attività di servizio né rileva il momento di intervenuta cessazione del lavoro.
L'Istituto previdenziale fa seguito all'art.2, comma 504, L. 244/2007 secondo cui gli artt. 25 e 32 del T.U. maternità trovano applicazione ai soli iscritti in servizio alla data del 27/04/2001, salvi i trattamenti pensionistici di miglior favore già liquidati al 31/12/2007.
Inoltre secondo l'INPS il lavoratore in servizio iscritto all'AGO è il soggetto che alla data del 27/04/2001 non risulta titolare di un trattamento pensionistico.
Ne consegue che la facoltà di accredito figurativo o di riscatto è preclusa a tutti coloro che alla suddetta data risultano pensionati.