La Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 21122, 21123 e 21124 del 13 ottobre 2010, ha stabilito che tassisti, artigiani e coltivatori diretti sono esclusi dall’assoggettamento al tributo regionale (Irap), laddove manchi il presupposto dell’autonoma organizzazione.
La Suprema Corte, nel delineare una netta distinzione tra imprenditori e piccoli imprenditori (che, in materia di Irap, sono sempre stati considerati dal fisco in maniera paritaria), aggiunge, inoltre, che l’onere della prova dell’assenza di organizzazione autonoma incombe in capo al contribuente.