Esodo lavoratori prossimi alla pensione: diffusi i modelli di domanda
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 5/11/2013, n. 17768 ha fornito il nuovo modulo di domanda preliminare ed il modello di domanda di prestazione che devono essere utilizzati da coloro che intendono avvalersi della prestazione prevista dall’art. 4, cc. 1-7ter L. 92/2012, a favore dei lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo.
In sostanza la prestazione consiste nel fatto che il datore di lavoro versa all’INPS a favore dei lavoratori a cui mancano meno di 4 anni per maturare i requisiti pensionistici, un importo pari alla pensione spettante.
L'INPS, facendo seguito alla circolare 119/2013, adesso fornisce le istruzioni operative per il finanziamento della prestazione. In particolare così come avviene per gli assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà di settore, il giorno 10 di ciascun mese l’INPS individua le prestazioni in essere per le quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.
Nei giorni successivi informa l’azienda dell’importo della provvista che deve essere versata. L’accredito deve avvenire entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione delle prestazioni.
Il pagamento della prestazione è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
A seguito della liquidazione della prestazione di esodo, viene inviata agli interessati, unitamente al relativo certificato, una comunicazione con le informazioni relative al pagamento ed alla data di scadenza della prestazione stessa.
Non essendo prevista la trasformazione automatica della prestazione in argomento in pensione, entro il mese di scadenza della stessa il lavoratore ha l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione alla Sede INPS competente.
L’INPS ricorda che sull’importo della prestazione non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.).
In particolare, per i riscatti e le ricongiunzioni il pagamento deve essere interamente effettuato prima dell’accesso alla prestazione.
L’Istituto previdenziale chiarisce anche che la Sede presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi, una volta verificata la sussistenza dei prescritti requisiti in capo al datore di lavoro, deve comunicare l’esito delle verifiche di competenza effettuate sull’accordo aziendale e sulla richiesta di accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione utilizzando la funzionalità telematica “contatti” del fascicolo elettronico aziendale, inserendo nel campo “esito” della sezione “Dati Richiesta” con oggetto “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n, 92/2012)”, la dicitura “accolta” se l’esito della verifica è positivo o “respinta” se l’esito della verifica è negativo.
Infine, come chiarito nella circolare n. 119/2013, la misura della contribuzione correlata mensile deve essere individuata con gli stessi criteri di calcolo dei contributi figurativi ai fini Aspi. Tale dato viene comunicato dall’azienda esodante e verrà poi sottoposto a verifica da parte dell’INPS.
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