Esonero contributivo agricoli, le indicazioni per le domande di riesame
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 3703 del 4 dicembre 2025, ha comunicato che sono stati completati i controlli per accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge necessari per l’accesso all’esonero parziale dei contributi previsto, a favore di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2000.
È in corso, da parte dell’istituto, l’invio dei provvedimenti di annullamento parziale o totale dell’esonero già concesso ai soggetti interessati.
Coloro che riceveranno l’annullamento, potranno procedere al pagamento degli importi dovuti utilizzando le indicazioni disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente” alla voce “Telematizzazione” > “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020” > “Controlli ex post” > “Dettaglio”.
Avverso i provvedimenti di annullamento è possibile proporre istanza di riesame e inviare la documentazione necessaria per supportare la richiesta. Se l’utente ha già presentato un’istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova. In tale caso, l’utente è tenuto a rappresentare la necessità di riproporre l’istanza di riesame attraverso la funzione “Com. bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti”, selezionando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.
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