Il Ministero del lavoro, con la risposta all’interpello n. 4 del 20 gennaio 2016, ha confermato che l’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico può rientrare nel campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 e garantisce quindi la possibilità di fruire dell’esonero contributivo.
Si ricorda che l’esonero può essere concesso solo nella misura in cui nei sei mesi precedenti all’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato. Il Legislatore ha escluso, inoltre, l’applicazione del beneficio con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché laddove nell’arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge in esame, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di lavoro. L’art. 1 comma 118 non circoscrive la platea dei lavoratori per i quali è possibile godere dell’esonero contributivo a coloro che non percepiscono un trattamento pensionistico.