Esonero contributivo e rispetto del diritto di precedenza solo se manifestato per iscritto dal lavoratore
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 7 del 12/02/2016, ha precisato che il datore di lavoro può legittimamente fruire dell’esonero contributivo nel caso in cui assuma un nuovo lavoratore con contratto a tempo indeterminato, anche se in precedenza è cessato un rapporto a termine con un dipendente che non ha manifestato per iscritto la volontà di avvalersi del diritto di precedenza.
Infatti secondo l’art. 24 del D.lgs. 81/2015 affinché il diritto di precedenza possa espletare i suoi effetti è necessario che:
- sia espressamente richiamato nell’atto da cui risulti l’apposizione del termine al contratto, ossia nella lettera di assunzione, e
- il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà al datore di lavoro, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ne consegue che, in mancanza o nelle more della manifestazione espressa da parte del lavoratore di voler esercitare tale diritto, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori oppure alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. E questo sia nel caso in cui il contratto a termine di durata superiore a 6 mesi sia cessato, sia nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i 6 mesi, risulti ancora incorso.
Quindi, in conclusione, il rispetto della condizione di cui all’art. 31, c. 1, lett. a) del DLgs 150/2015 riguardante il diritto di precedenza, al fine di poter fruire dei benefici (tra cui l’esonero contributivo), trova applicazione solo se il lavoratore ha manifestato per iscritto la sua volontà.
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