Esonero parziale artigiani e commercianti: istanza di riesame non duplicabile
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 2253 del 15 luglio 2025, ha ricordato che gli artigiani e i commercianti possono proporre istanza di riesame avverso gli esiti delle verifiche per il riconoscimento dell’esonero contributivo parziale di cui all’art. 1, commi da 20 a 22-bis, L. n. 178/2020.
L’istanza di riesame deve essere proposta con la funzionalità descritta nel messaggio n. 803/2022. È poi possibile inviare la documentazione necessaria attraverso il link “Riesame” raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale, al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020” > “Consultazione” > “Domanda”.
Se l’utente ha già presentato un’istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova.
In questo caso, l’utente deve contattare la Struttura territorialmente competente dell’INPS attraverso la funzione Comunicazione Bidirezionale presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” dove, dopo avere inserito il proprio codice fiscale e selezionato la specifica posizione previdenziale, è possibile abilitare nella sezione “Contatti” la funzionalità “Nuova richiesta” da inviare alla Struttura territorialmente competente dell’Istituto, avendo cura di inserire nell’oggetto “Contribuzione ordinaria fissi/oltre il minimale” e nelle note “Esonero contributivo legge n. 178/2020”.
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