INAIL ha pubblicato una scheda informativa in cui illustra il contesto e le motivazioni che hanno portato il Parlamento Europeo e il Consiglio all’emanazione della nuova direttiva sull’amianto

 

Cosa tratta?

Come ormai ben sappiamo, già dal 1997, l’IARC ha classificato tutti i minerali di amianto come cancerogeni certi per l’uomo.

Ciononostante, nel 2019 sono stati stimati nei 27 Paesi della Comunità europea oltre 71.000 decessi di lavoratori, correlati a passate esposizioni ad amianto. Infatti, ben il 78% di tutti i tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri è connesso all’amianto.

L’esposizione professionale ad amianto avviene principalmente nei settori:

  • delle costruzioni (in edifici pubblici e privati, impianti industriali, infrastrutture, etc.);
  • dei trasporti (veicoli, navi, treni, elicotteri e aerei);
  • della gestione di rifiuti contenenti amianto.

Esiste poi la meno nota esposizione all’amianto di origine naturale che avviene principalmente attraverso l’estrazione mineraria, lo scavo di gallerie e l’uso di materiali da costruzione o a scopi ornamentali.

La Direttiva 2668/2023/CE riconosce espressamente, per la prima volta in una norma, tre tipi di esposizione:

  1. esposizione attiva per manipolazione di amianto o MCA durante scavi in Pietre Verdi, attività di bonifica, edilizie o di manutenzione di componenti contenenti amianto;
  2. esposizione passiva che riguarda i lavoratori che operano vicino a una persona che lavora con MCA o in locali/aree in cui sono presenti MCA nelle strutture/impianti;
  3. esposizione secondaria, che riguarda le persone che possono inalare fibre portate a casa da individui esposti professionalmente (tramite loro vestiti o capelli).

La Direttiva distingue casi particolari, in cui può esserci una esposizione accidentale, quando non si è preventivamente consapevoli della presenza di amianto o di MCA e gli interessati se ne accorgano solo quando incontrino e riconoscano tali materiali. In questo caso il lavoro deve essere interrotto immediatamente e deve essere effettuata una valutazione del rischio prima di continuare le attività, adottando conseguentemente le idonee misure cautelative.

L’obiettivo principale della Direttiva è dunque quello di evitare l’esposizione all’amianto, in qualsiasi forma.

La Direttiva, inoltre, prevede l’obbligo di ridurre al minimo il numero di lavoratori esposti a tale sostanza e la sua concentrazione nell’aria, stabilendo che i datori di lavoro debbano effettuare una valutazione di tutti i rischi potenziali presenti nel luogo di lavoro, al fine di mettere in atto le più idonee misure preventive e protettive per evitare esposizioni indebite a tale agente cancerogeno.

 

Cosa dice la legge?

  • Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Bando dell’amianto: vieta estrazione, importazione, produzione, commercializzazione e utilizzo. Definisce procedure di bonifica, censimento, controlli ambientali, classificazione, etichettatura e sistemi sanzionatori.
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro: include gestione del rischio amianto, formazione, sorveglianza sanitaria e valutazione del rischio nel DVR.
  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Testo Unico Ambientale: norme tecniche per bonifica, smaltimento rifiuti, matrici ambientali.
  • Direttiva (UE) 2023/2668 – Nuovi livelli e tecniche: ridefinisce limiti esposizione (0,01–0,002 fibre/cm³), introduce microscopia elettronica (SEM/TEM), include fibre artificiali pericolose e obbligo di censimento MCA da operatori qualificati.

 

Indicazioni operative

  • Valutazione del rischio amianto: inserire nel DVR la presenza di MCA e le modalità di gestione, aggiornare il DVR in caso di nuove evidenze o modifiche normative.
  • Censimento e mappatura MCA: effettuare sopralluogo e campionamenti con tecniche SEM/TEM (obbligatorie dal 2025) e tenere registro aggiornato dei materiali e comunicarlo agli organi competenti.
  • Piano di lavoro: redigere e inviare al SPSAL almeno 30 giorni prima dell’intervento (art. 256 D.Lgs. 81/08) e indicare procedure di bonifica, confinamento, smaltimento e DPI.
  • Formazione e informazione: garantire corsi specifici per operatori e preposti (uso DPI, tecniche di bonifica, emergenze), inoltre, aggiornamento periodico e formazione certificata per “operatori qualificati” (nuovo obbligo UE).
  • Sorveglianza sanitaria: attivare medico competente per visite preventive e periodiche e conservare cartelle sanitarie per almeno 40 anni (nuovo obbligo recepimento 2025).
  • Gestione emergenze: disporre procedure per incidenti (rottura MCA, dispersione fibre) e coordinare con preposti e squadre di bonifica.
  • Gestione rifiuti: classificazione CER, deposito temporaneo, trasporto con formulario e affidamento a ditte iscritte all’Albo Gestori Ambientali (cat. 10A/10B).
  • Monitoraggio ambientale: pianificare campionamenti aerodispersi prima, durante e dopo l’intervento e garantire conformità ai limiti di esposizione (0,002–0,01 f/cm³).