Estensione del potere di diffida al personale INAIL
A cura della redazione

L'INAIL, con la nota 27/08/2007, facendo seguito al precedente intervento con la nota del 21 agosto u.s., ha fornito ulteriori precisazioni in merito all'estensione del potere di diffida di cui all'art.13 del DLgs 124/2004 al personale amministrativo degli enti previdenziali.
In particolare i chiarimenti possono essere così riassunti:
1 - esiste uno specifico modello di diffida obbligatoria ad uso del personale amministrativo. Nel modello è evidenziato che il pagamento in misura agevolata è ammesso anche per le violazioni sanate, pur se in ritardo, spontaneamente dal datore di lavoro (diffida ora per allora) conformemente a quanto indicato nella circolare del Ministero del Lavoro 24/2004.
2 - l'attivazione della diffida obbligatoria è preliminare a quella stabilita dalla legge n. 689/1981, sicché la diffida medesima sospende i termini previsti dall'art. 14 della predetta legge per la contestazione e notificazione della violazione. Ne consegue che la stampa della contestazione di violazione deve essere inviata al datore di lavoro solo se lo stesso non ottemperi nei termini alla diffida obbligatoria.
3 - In merito ai termini da assegnare per il pagamento, l'articolo 4 della legge n. 123/2007 nulla prevede al riguardo, sicché, nel silenzio, l'INAIL ritiene che detto termine debba essere stabilito da ciascuna Sede, tenendo comunque conto di quello usualmente assegnato in materia dal personale ispettivo.
4 - In merito alle evidenze manuali, verrà messa in atto ogni utile iniziativa per gestire al meglio l'attività, tenendo conto della necessità, in caso di riattivazione del procedimento sanzionatorio di cui alla legge n. 689/1981, di trasmettere alle Direzioni Provinciali del Lavoro anche copia dell'avvenuta diffida.
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