La Corte di Cassazione, con la sentenza 17/02/2003 n.2326, ha stabilito che il diritto alle ferie o all'indennità sostitutiva si estingue soltanto nel caso di irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare per la fruizione, qualsiasi soluzione offerta dall'azienda, che sia in grado di contemperare il diritto al riposo annuale retribuito con le esigenze di funzionalità aziendali.