Eventi sismici: in GU la legge sulla sospensione dei contributi
A cura della redazione

Sulla G.U. 153/2025 è stata pubblicata la Legge 101/2025 di conversione del DL 65/2025 che, tra le varie disposizione d’urgenza, prevede all’art. 11 la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità, o per i quali sia stato disposto lo sgombero, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo e del 15 marzo verificatisi nell’ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.
Entrando nel dettaglio, il provvedimento dispone la sospensione dei termini, in scadenza nel periodo tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025, dei versamenti tributari e degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise.
La sospensione si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef da parte dei sostituti di imposta che risiedono, hanno sede legale o operativa nell’area dei Campi Flegrei.
Inoltre, sono interessati dalla sospensione i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi comprese le ingiunzioni fiscali degli enti territoriali o dei soggetti affidatari.
Infine, sono sospesi i termini degli adempimenti tributari (ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise) e a quelli relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi sismici, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Di conseguenza nel periodo di sospensione non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse a tali obblighi.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. Con riferimento invece alle cartelle di pagamento, agli avvisi di accertamento esecutivo tributario emessi dall’Agenzia delle entrate, non ancora affidati all’agente della riscossione, nonché agli avvisi di addebito INPS con valore di titolo esecutivo, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2025. Anche i termini di versamento relativi a somme contenute nelle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali e agli atti di accertamento esecutivo dai medesimi emessi, se non ancora affidati, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2025.
Inoltre, fino al 31 agosto 2025 l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
La sospensione opera anche per i versamenti e gli adempimenti previsti a seguito dell’adesione ad alcuni istituti di definizione agevolata previsti dalla Legge di Bilancio 2023 scadenti nel periodo compreso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025.
Interessante anche l’art. 9 che interviene in materia di sostegno al lavoro in agricoltura. Più precisamente, viene stabilito che ai datori di lavoro agricoli, grandi e medie imprese, operanti nelle zone individuate dal DL 61/2023 delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, si applichino le agevolazioni contributive già previste per le zone svantaggiate.
Le agevolazioni contributive, previa autorizzazione della Commissione europea, riducono nella misura del 68% i premi e i contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale operante nei territori interessati per il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
A tal fine l’INPS in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell’anno 2025, riconosce sull’estratto conto aziendale dei datori di lavoro come sopra individuati, un importo a credito calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell’anno 2024.
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