Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 12 dell'11 gennaio 2010, ha stabilito che la legalizzazione di rapporti di lavoro irregolare instaurati nei tre mesi antecedenti alla data entrata in vigore del decreto che la prevede (D.L. n. 195/2002, convertito da L. n. 222/2002) è ammessa solo quando l'attività lavorativa in parola, avendo avuto almeno la durata minima di un trimestre, risulti idonea ad offrire un sufficiente affidamento per l'esistenza di un serio impegno lavorativo anche per il futuro.
Ai sensi della suddetta normativa, la denuncia del lavoro irregolare di extracomunitari allo scopo della legalizzazione può essere fatta da chiunque abbia occupato tali lavoratori nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto.
La condizione richiesta deve intendersi riferita alla durata continuativa del rapporto di lavoro per tutti i tre mesi antecedenti in quanto tale norma, avendo la specifica finalità di consentire, in via eccezionale, la "legalizzazione" di situazioni di lavoro irregolare verificatesi nei tre mesi antecedenti alla data del 10 settembre 2002, ossia la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente già instaurato, può trovare corretta applicazione esclusivamente quando l'attività lavorativa in parola, avendo avuto almeno la durata minima di un trimestre risulti idonea ad offrire un sufficiente affidamento per l'esistenza di un serio impegno lavorativo e la effettiva prosecuzione e la possibile successiva stabilizzazione del rapporto, apparendo chiaramente estranea alle finalità della norma quella di assecondare iniziative concernenti situazioni le quali, per la scarsa durata e per la conseguente precarietà che le caratterizza, possono rappresentare la dissimulazione di un rapporto fittizio o sorto unicamente con lo scopo della regolarizzazione.