Il Ministero dell’interno, con la circolare 9/07/2012 n.400, ha fornito precisazioni in merito al prolungamento del permesso di soggiorno riconosciuto allo straniero che viene licenziato o si dimette così come previsto dalla Legge 92/2012 che modifica il T.U. sull’immigrazione.
Più precisamente la Riforma del mercato del lavoro, all’art. 4, c.30, modificando il DLgs 286/1998 ha stabilito che il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, possa essere iscritto nelle specifiche liste per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno (originariamente previsto per 6 mesi) ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
La stessa Legge 92/2012 ha anche previsto che l'eventuale, successivo, rinnovo del permesso di soggiorno potrà anche aver luogo qualora il lavoratore straniero dimostri un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.