La Corte di Cassazione, con la sentenza 12/10/2010 n.21060, ha deciso che non può essere espulso dall’Italia lo straniero titolare di un visto Schengen rilasciato da un altro Paese della UE che non ha richiesto alle rappresentanze diplomatiche italiane il rilascio del visto d’ingresso prima di entrare nel territorio nazionale.
Di diverso avviso era stato il giudice di pace a cui il cittadino extracomunitario si era rivolto dopo aver ricevuto un provvedimento di espulsione, che aveva ritenuto comunque applicabile al caso in esame il T.U. sull’immigrazione.
Secondo la Suprema Corte invece al detentore del visto uniforme Schengen non deve essere richiesto altro onere all’atto dell’ingresso in Italia che non sia quello della disponibilità del predetto visto d’ingresso potendosi poi fondare su prove documentali e orali la valutazione della data di ingresso nello Stato membro ai fini del tempo decorso per la richiesta del permesso di soggiorno.
Inoltre aggiungono i giudici di legittimità non va dimenticato che l’art. 7 del regolamento di attuazione del DLgs 286/1998 secondo cui è fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro d’ingresso con l’indicazione della data, si riferisce al passaggio delle sole frontiere esterne dell’Unione europea e non al passaggio di quelle interne, ossia di quelle tra i diversi Paesi membri che hanno aderito all’accordo Schengen.
Infatti mentre le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi, quelle interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone.