Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 5500 del 23 agosto 2010, ha chiarito che, a decorrere dall’1.9.2010, i cittadini dei Paesi esenti dall’obbligo del visto per corto soggiorno potranno entrare in Italia, per soggiorni fino a 90 giorni, per motivi di studio, senza il corrispondente visto d’ingresso.
Il Ministero, nelle more del perfezionamento del nuovo decreto visti (che sostituirà la versione del 12.7.2000), ha ritenuto opportuno applicare sin d’ora, ai cittadini appartenenti ai Paesi terzi indicati nell’Allegato II del Regolamento Ce 539/2000, l’esenzione dall’obbligo di cui sopra.
Il soggiorno in Italia per periodi non superiori ai 90 giorni, a seguito di ingresso anche per motivi di studio presuppone, infatti, solo l’assolvimento dell’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza (Legge n. 68 del 28.5.2007).