Pubblicato il Regolamento UE che stabilisce i requisiti minimi per gli attestati di formazione delle persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali attestati per quanto riguarda determinate apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra

 

Cosa tratta?

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 vengono ridefiniti i requisiti minimi per gli attestati di formazione degli operatori FGAS. L’intento infatti è proprio quello di armonizzare i criteri di qualificazione e di garantire un riconoscimento reciproco degli attestati all’interno dell’Unione.

Il Regolamento si applica alle attività di:

  • manutenzione, assistenza e riparazione di sistemi di condizionamento dell’aria installati su autoveicoli, mezzi pesanti, furgoni, macchine agricole, da cantiere o minerarie, oltre che su treni, metropolitane e tram;
  • controlli delle perdite nei sistemi di climatizzazione e pompe di calore presenti su veicoli pesanti e mezzi mobili non stradali, utilizzati in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane e tram;
  • recupero dei gas fluorurati dai circuiti di raffreddamento di veicoli frigorifero leggeri, container intermodali (inclusi i reefer), vagoni ferroviari e apparecchiature di condizionamento installate su diverse tipologie di mezzi di trasporto;
  • recupero dei gas fluorurati dai veicoli non disciplinati dalla direttiva 2006/40/CE, quindi al di fuori del perimetro normativo previsto per le autovetture.

Tutti coloro che svolgono le seguenti attività hanno l’obbligo di detenere un attestato di formazione specifico, che contenga almeno i dati seguenti:

  • nome dell’organismo di attestazione, nome completo del titolare e numero di registrazione;
  • tipo di attestato di formazione e indicazione delle attività che il titolare dell’attestato è autorizzato a svolgere, nonché il tipo di apparecchiature interessate;
  • data di rilascio e firma di chi rilascia l’attestato.

Il fulcro del nuovo Regolamento riguarda i requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere impartite nei programmi di formazione, essi devono comprendere un modulo teorico e un modulo pratico, nello specifico in materia di:

  • nozioni di base sulla natura della sostanza, sulle apparecchiature utilizzate, sui rischi per la salute e la sicurezza, e sulla normativa UE e nazionale;
  • controlli delle perdite;
  • manutenzione o assistenza e riparazione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e delle pompe di calore mobili nei veicoli e nelle macchine mobili non stradali;
  • recupero ecocompatibile dei gas fluorurati a effetto serra.

Gli aggiornamenti della formazione rimangono obbligatori per il mantenimento delle conoscenze e competenze.

 

Quando entra in vigore?

Il 9 ottobre 2025.

 

Indicazioni operative

Il suddetto Regolamento modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e abroga definitivamente il Regolamento (CE) n. 307/2008, ormai superato dall’evoluzione tecnologica e dalle necessità ambientali, nonché il Regolamento (UE) n. 517/2014, in particolare l’articolo 10, paragrafo 8.